La storia e la normativa della PEC
Sono passati molti anni da quando il legislatore ha introdotto la posta elettronica certificata, era l’anno 2003.
L’obiettivo di allora era di iniziare un percorso di innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione.
Successivamente, venne emanato il DPR 11 febbraio 2005, n. 68, per estendere l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche tra privati cittadini.
A seguire, quella che oggi si chiama Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) emanò la Circolare 49 del 24/11/05, che stabilisce le modalità di accreditamento per i soggetti che vogliono svolgere il servizio di Gestore PEC, ed anche la Circolare 51 del 07/12/06, che sancisce le regole per la vigilanza e il controllo esercitati sui Gestori PEC.
L’obbligo dell’indirizzo PEC è scattato in momenti differenti:
immediatamente per le Pubbliche Amministrazioni
dal 29 novembre 2008, le nuove imprese societarie devono comunicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, sul modello S1 per gli atti costitutivi di società
il 29 novembre 2009, per i Professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, come termine per comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza
30 giugno 2012, come ultima scadenza per le società che erano già iscritte nel Registro delle imprese al 29 novembre 2008
dal 20 ottobre 2012, anche le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC per l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)
dal 30 giugno 2013, anche le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge, devono comunicare il proprio indirizzo PEC
Un anno importante è stato il 2009, visto che, il Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, ha iniziato ad introdurre l’obbligatorietà della PEC come “sede virtuale” della sede legale e nell’utilizzo quotidiano per le per:
- Società
- Professionisti
- Pubbliche Amministrazioni
L’articolo 16 c. 6 prevede infatti che alla tradizionale “sede fisica”, che per le società viene identificata con l’indicazione dell’indirizzo nel Registro delle imprese, venga affiancata una “sede elettronica” dove potranno essere recapitati tutti gli atti e i documenti a valore legale.