La PEC: comunicazione elettronica e valore legale
10/05/2017 3 min 410 Servizi Certificati

La PEC: comunicazione elettronica e valore legale

La PEC è un sistema di posta elettronica “certificata”, che fornisce al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

La PEC nasce con il DPR 68/2005, che attribuisce alle comunicazioni inviate con tale strumento il “valore legale” (quindi il valore della raccomandata A/R).
Ulteriori disposizioni sulla PEC vengono poi inserite nel D.Lgs. 82/2005 (CAD), in particolare per le Pubbliche Amministrazioni.

La PEC diviene obbligatoria per alcune categorie di operatori “economici” con l’emanazione del D.L. 185/2008. In particolare, sono obbligati ad avere un indirizzo PEC:

  • Professionisti iscritti agli albi.
  • Società.
  • Ditte individuali.
  • Pubbliche Amministrazioni.

Tale obbligatorietà comporta l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC (il c.d. “domicilio digitale”) ad alcuni soggetti ben identificati:

  • I professionisti comunicano la PEC ai propri ordini professionali.
  • Le società e le ditte individuali al Registro delle Imprese.
  • Le PP.AA. al Ministero della Giustizia.

La mancata comunicazione della PEC è sanzionata dalla legge: in alcuni casi con sanzioni economiche (ad esempio per le società) o con sanzioni disciplinari (ad esempio la cancellazione dall’albo per gli avvocati).

Considerando la necessità di “evidenza pubblica” delle PEC, vengono creati i “pubblici registri”, ognuno dei quali fa riferimento ad una determinata categoria.

  • Re.G.Ind.E. (PEC dei professionisti)
  • Registro delle Imprese (società e ditte)
  • I.N.I.P.E.C. (che raggruppa i precedenti)
  • Indice delle PP.AA.
  • Registro delle PP.AA.

Sebbene la PEC nasca per esigenze legate alle professioni, alle società e alla Pubblica Amministrazione, anche il privato cittadino può avere ed utilizzare una PEC, richiedendone l’attiviazione ai soggetti autorizzati (i c.d. Gestori). Può essere utile per i rapporti con la Pubblica Amministrazione (richiesta di certificati, accesso agli atti, ecc), ma non è ad oggi accompagnata dall’istituzione di un apposito registro (la c.d. “Anagrafe” degli indirizzi PEC, prevista dalle norme ma mai realizzata).

Va tenuto presente che, per i liberi professioni i cui indirizzi PEC sono già inseriti nel registro, la PEC potrà essere utilizzata sia per usi professionali che privati. Ciò avverrà anche in senso inverso, rendendo i professionisti anche destinatari di comunicazioni ad uso privato (verbali di violazione del codice della strada, cartelle dell’Agenzia delle Entrate, ecc).

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